1. L'articolo 88 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 88. - (Vizio totale di mente). - L'infermità psichica non esclude né diminuisce l'imputabilità».
2. L'articolo 89 del codice penale è abrogato.
1. Il secondo comma dell'articolo 108 del codice penale è abrogato.
1. Al numero 2) del primo comma dell'articolo 147 del codice penale, dopo le parole: «di grave infermità fisica» sono aggiunte le seguenti: «o psichica».
1. L'articolo 148 del codice penale è abrogato.
1. Al primo comma dell'articolo 206 del codice penale, le parole: «o l'infermo di mente,» e le parole: «, o in un manicomio giudiziario,» sono soppresse.
1. Il secondo comma dell'articolo 212 del codice penale è abrogato.
1. Al primo comma dell'articolo 219 del codice penale le parole: «di infermità psichica, o» sono soppresse.
1. L'articolo 222 del codice penale è abrogato.
1. L'articolo 232 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 232. - (Minori in stato di libertà vigilata). - La persona di età minore non può essere posta in stato di libertà vigilata, se non quando sia possibile affidarla ai genitori o a coloro che abbiano obbligo di provvedere alla sua educazione o assistenza, ovvero a istituti di assistenza sociale».
1. L'articolo 70 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 70. - (Accertamenti sulla capacità dell'imputato). - 1. Quando l'imputato a causa di infermità psichica non sia in condizione di partecipare al processo se non derivandone pregiudizio alla salute, il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, dispone con ordinanza, in ogni stato e grado del procedimento di merito, la sospensione del procedimento. In tale caso informa, ove occorra, l'autorità competente per l'adozione
1. L'articolo 286 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 286. - (Custodia cautelare in luogo di cura). - 1. Se il soggetto è affetto da infermità psichica tale da non poter essere condotto in carcere, il giudice ordina la custodia dell'imputato nel luogo in cui si trova per mezzo degli agenti della forza pubblica, ovvero il ricovero dell'imputato in un pubblico ospedale sotto la medesima custodia, se appare necessaria, fino a che le condizioni di salute dell'imputato siano tali da permetterne il trasferimento in carcere. In ogni caso si osservano le norme sull'assistenza psichiatrica».
1. Al comma 2 dell'articolo 220 del codice di procedura penale le parole: «indipendenti da cause patologiche» sono soppresse.
1. Dopo il settimo comma dell'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:
«I soggetti sofferenti di disturbi psichici, che si trovino in stato di detenzione per custodia preventiva o per espiazione di pena, hanno diritto di ricevere in carcere le cure mediche e l'assistenza psichiatrica necessarie per il recupero della salute a scopo di riabilitazione. Per i soggetti sofferenti di gravi disturbi psichici, condannati a pene detentive superiori a due anni, il Ministro della giustizia organizza, con proprio decreto, su basi territoriali regionali, una o più sezioni carcerarie, ognuna delle quali con capienza non superiore a
1. Dopo l'articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:
«Art 13-bis. - (Piano di cura e di assistenza medico-psichiatrica). - 1. All'inizio dell'esecuzione della pena detentiva, per i detenuti infermi di mente viene elaborato un apposito piano di cura e di assistenza medico-psichiatrica, a cui viene data attuazione nel corso dell'esecuzione, finché occorra.
2. I servizi psichiatrici territoriali del luogo in cui viene eseguita la pena sono tenuti a prestare ai detenuti infermi di mente l'assistenza medico-psichiatrica di cui abbisognano.
3. In conformità con le norme sul servizio sanitario il detenuto infermo di mente, sotto il controllo del giudice di sorveglianza e in accordo con questo, sceglie il medico dell'azienda sanitaria locale cui affidare la cura della sua salute psichica. Il detenuto può chiedere l'assistenza anche di un medico di fiducia. In tal caso le cure vengono concordate tra i due medici.
4. Il medico dell'azienda sanitaria locale, dopo avere compiuto sul detenuto gli accertamenti medici necessari, elabora il piano di cura e di assistenza medico-psichiatrica che, in conformità con i prìncipi sanciti in materia di assistenza psichiatrica dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, ritiene maggiormente idoneo alla cura e alla riabilitazione del malato. Il piano è redatto per iscritto ed è corredato da una relazione esplicativa scritta e motivata.
1. Dopo l'articolo 14-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 14-quinquies. - (Modalità del trattamento nelle sezioni carcerarie regionali). - 1. Alle sezioni carcerarie regionali di cui all'ottavo comma dell'articolo 11 sono assegnati per l'espiazione della pena i soggetti condannati a pena detentiva superiore a due anni che per il tipo e il
1. Dopo l'articolo 55 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 55-bis. - (Misure alternative alla detenzione per condannati infermi di mente). - 1. Nei confronti dei condannati infermi di mente sono applicabili le misure alternative alla detenzione, che vengono loro concesse e revocate quando si verifichino le condizioni previste dagli articoli 47, 47-ter, 47-quater, 47-quinquies, 47-sexies, 48, 50, 50-bis, 51, 51-bis, 51-ter, 52, 54 e 55. Anche nel corso delle misure alternative alla detenzione i condannati sofferenti di disturbi psichici devono sottoporsi alle cure e alle prescrizioni disposte dal medico nel piano di cura e di assistenza medico-psichiatrica di cui all'articolo 13-bis. Il sottrarsi alle cure e ai controlli medici, senza giustificato motivo, comporta la revoca della misura alternativa applicata».